Onorevoli Colleghi! - L'emergenza siccità costituisce un problema di enorme rilevanza, particolarmente avvertito soprattutto in questi ultimi anni, ed è considerato dalle Nazioni Unite il più serio tra le grandi e complesse questioni ambientali irrisolte, a causa dei cambiamenti climatici che hanno provocato in diverse aree del mondo, tra cui l'Italia, una forte diminuzione delle precipitazioni piovose, con una conseguente capacità di offerta idrica al minimo, rispetto all'elevata domanda proveniente specie dal mondo agricolo e industriale.
      Nel Mezzogiorno d'Italia in particolare, il depauperamento delle risorse idriche rappresenta una gravità di assoluto rilievo, in considerazione della condizione di partenza che è già quella di una scarsissima piovosità, causata dall'ulteriore diminuzione delle precipitazioni e dall'aumento della temperatura, le cui conseguenze sono quelle di un vero e proprio processo di desertificazione in atto nelle aree colpite.
      La crisi idrica manifestatasi recentemente in Puglia, in cui la mancanza di piogge e il caldo torrido, avvertiti in maniera inequivocabile sin dall'inizio della primavera, unitamente alla scarsa attenzione sui sistemi di previsione e di monitoraggio volti a garantire gli indispensabili interventi di prevenzione, hanno provocato addirittura una drastica riduzione dell'erogazione dell'acqua, disposta dall'acquedotto pugliese, creando enormi difficoltà di approvvigionamento per moltissimi centri abitati e per un importantissimo comparto quale è quello dell'agricoltura.
      Un Paese moderno come l'Italia non può accettare che, specie nel Mezzogiorno, vi siano città o interi quartieri che non hanno accesso sufficiente e regolare all'acqua potabile.

 

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      Le cause di questa situazione che si è drammaticamente acuita sono molteplici e, oltre ai fattori climatici, vi è quello di carattere infrastrutturale, che si protrae da decenni e che rappresenta uno dei grandi problemi irrisolti del Mezzogiorno d'Italia.
      La rete idrica italiana, come confermato da uno studio del Dipartimento della protezione civile, è un «colabrodo» che lascia per strada in alcune regioni, fra cui la Puglia, addirittura oltre il 50 per cento dell'acqua immessa.
      Occorre quindi intervenire, cambiando radicalmente il metodo di approccio all'uso della risorsa, passando dalla politica della domanda a quella basata sulla pianificazione e sulla programmazione di sistemi infrastrutturali innovativi, che consentano di potenziare il sistema idrico, pur gestendo in maniera più razionale la risorsa idrica disponibile.
      La mancanza di fonti idriche è, pertanto, l'oggetto della presente proposta di legge che prevede la costruzione di un acquedotto sottomarino che colleghi l'Albania alla Puglia meridionale, realizzato dal Consorzio acquedotto Albania-Italia, mediante il ricorso anche della finanza di progetto.
      Il progetto nasce proprio dall'insufficienza di risorse idriche in Puglia, in particolare, e dall'abbondante disponibilità in Albania di tali risorse, eccedenti il fabbisogno locale.
      L'opera, il cui costo è stato quantificato in 850 milioni di euro, s'inquadra perfettamente nel piano della costruzione e nella cooperazione tra comunità locali lungo il «Corridoio paneuropeo 8» per la realizzazione delle grandi vie multimodali di comunicazione e trasporto globale sia di persone che di merci, incluse l'energia e l'acqua.
      L'importanza strategica ed economica del progetto è stata espressa ripetutamente da diversi Governi, a partire dalla riunione del 18 dicembre 1997, tra i Ministri degli esteri albanese e italiano, ed è stata successivamente confermata negli incontri avvenuti ai più alti livelli con l'impegno del Governo albanese ad approvare la domanda di concessione per l'utilizzazione e il trasferimento dell'acqua nella regione Puglia.
      La realizzazione dell'acquedotto sottomarino di circa 80 chilometri, tra le due sponde dell'Adriatico, permetterà di portare 150 milioni di metri cubi di acqua all'anno, contribuendo significativamente al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile della Puglia.
      Un sistema infrastrutturale similare si sarebbe potuto ipotizzare anche attraverso un collegamento tra l'Abruzzo, regione che dispone di una quantità di risorse idriche consistenti, e la stessa Puglia, ma il costo complessivo dell'opera sarebbe stato certamente più oneroso.
      E proprio in tema di valutazioni di analisi finanziaria, recenti studi di fattibilità, per quanto riguarda il progetto di collegamento tra l'Albania e la Puglia, attraverso l'acquedotto sottomarino, indicano in circa 0,72 euro al metro cubo il prezzo di cessione dell'acqua alla Puglia, comprensivo del prezzo da pagare all'Albania per il prelievo delle acque.
      Inoltre, dal punto di vista ambientale e del sistema ecomarino, l'opera non avrà alcun impatto negativo, a causa del suo tracciato e delle sue caratteristiche; ed è altrettanto importante evidenziare come la sua realizzazione sia non alternativa ma, eventualmente, integrativa rispetto ad altre fonti di approvvigionamento di risorse per la Puglia, ipotesi che allo stato non risultano concretate in adeguati studi di fattibilità.
      Analizzando la presente proposta di legge nel dettaglio, con l'articolo 1, comma 1, sono indicati i princìpi e le finalità, precisando che la realizzazione dell'acquedotto sottomarino tra l'Albania e l'Italia è da considerare una infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale, come previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, la cosiddetta «legge obiettivo». Il comma 2 prevede che al fine dell'acquisizione dell'acqua in territorio albanese, con sbocco nella regione Puglia, la legge regoli la progettazione e l'approvazione dei progetti sia preliminari, che definitivi, per la realizzazione dell'acquedotto
 

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sottomarino, mediante concessione al Consorzio acquedotto Albania-Italia, costituito nel 1991.
      L'articolo 2 stabilisce un accordo bilaterale per la promozione della realizzazione dell'acquedotto sottomarino, stipulato tra le autorità albanesi e la regione Puglia, che comprenderà tutte le fasi di massima del progetto, fino alla messa in esercizio dell'opera, con particolare riguardo alle opere infrastrutturali da realizzare in Albania.
      L'articolo 3, comma 1, indica che le procedure per la realizzazione dell'acquedotto sottomarino siano affidate al citato Consorzio, che è qualificato come organismo di diritto pubblico, per effetto delle direttive comunitarie, ed è pertanto sottoposto al rispetto delle procedure previste da tali direttive e dalle loro eventuali modificazioni, per l'aggiudicazione di appalti e forniture, nonché di lavori e servizi, e costituisce soggetto aggiudicatore.
      Il comma 2 autorizza il Consorzio a svolgere anche all'estero, quale impresa di diritto comune e anche attraverso società partecipate, attività d'individuazione, di progettazione e di valorizzazione delle risorse idriche nel sud dell'Albania e nonché di promozione dell'acquedotto sottomarino.
      Il comma 3 prevede che per la realizzazione degli studi di fattibilità il Consorzio si avvalga della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, attraverso la direzione generale per cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.
      I successivi commi 4 e 5 stabilisco che il Consorzio è concessionario per legge della realizzazione dell'acquedotto sottomarino, nonché gestore della manutenzione per il collegamento sottomarino e che le spese generali di gestione dell'opera e della manutenzione sia ordinaria che straordinaria sono a carico dello stesso concessionario.
      L'articolo 4, ai commi 1 e 2, prevede che per l'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo si provvede mediante le disposizioni previste dalla citata legge 21 dicembre 2001, n. 443, e che l'approvazione del progetto esecutivo spetti al consiglio di amministrazione del Consorzio, sentito il comitato scientifico di cui al comma 5.
      Il comma 3 stabilisce che in caso di mancata approvazione del progetto preliminare resteranno a carico del Consorzio le relative spese, ivi comprese quelle previste per gli studi e per i lavori preparatori.
      Il comma 4 dispone che le varianti esecutive di carattere non sostanziale che risultino necessarie in corso d'opera siano autorizzate dal consiglio di amministrazione del Consorzio, sentito il comitato scientifico.
      Con il comma 5 si provvede alla costituzione del predetto comitato scientifico, composto da nove componenti, con compiti di consulenza tecnica, ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali, nonché del progetto definitivo ed esecutivo delle varianti, i cui pareri sono resi al consiglio di amministrazione del Consorzio.
      Il comma 6, infine, in considerazione del carattere dell'opera, reca alcune norme di carattere contabile e amministrativo nei riguardi della società concessionaria.
      L'articolo 5 reca misure volte all'affidamento dell'opera a contraente generale. Si tratta di una figura nuova nell'ordinamento italiano, introdotta con la citata «legge obiettivo» n. 443 del 2001 per le grandi opere a cui è affidata la realizzazione delle infrastrutture strategiche.
      In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero delle infrastrutture assuma la funzione di concedente del Consorzio, provvedendo alla vigilanza sulle attività del concessionario avvalendosi, ove non vi siano specifiche professionalità interne, della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      Il comma 2 stabilisce che in caso di necessità il Ministro delle infrastrutture propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di un commissario straordinario, con le modalità indicate dal menzionato articolo 2, comma 7, del citato
 

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codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
      Il successivo comma 3 dispone che il Consorzio provvede direttamente, ovvero mediante affidamento a contraente generale o concessionario di costruzione e gestione, alla costruzione degli interventi affidatigli.
      Il comma 4 precisa che per l'affidamento a contraente generale si applica ai sensi dell'articolo 173 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
      Il comma 5 prevede che gli interventi relativi al collegamento sottomarino mediante l'acquedotto tra l'Albania e l'Italia, nonché gli altri eventuali servizi pubblici pertinenti l'opera infrastrutturale, siano dichiarati di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, proprio in considerazione della necessità di potenziare il sistema delle infrastrutture e quindi delle risorse idriche nel Mezzogiorno e in particolare nella regione Puglia.
      Infine, il comma 6 dispone l'applicazione delle disposizioni previste in materia di grandi opere pubbliche, dalla «legge obiettivo» n. 443 del 2001 e dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto non espressamente previsto dalla legge, per gli interventi relativi alla realizzazione dell'acquedotto sottomarino tra l'Albania e l'Italia.
      L'articolo 6, commi 1 e 2, reca misure volte a disciplinare la convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e il concessionario, relativamente alla costruzione dell'acquedotto sottomarino, da stipulare entro sessanta giorni dalla data di approvazione del progetto preliminare e approvata con decreto dello stesso Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Puglia.
      In particolare la convenzione, nel quadro delle previsioni del progetto preliminare approvato, disciplinerà, una serie di disposizioni volte a stabilire i criteri, i programmi di costruzione, le modalità di realizzazione dell'opera e di corresponsione del contributo inteso come prezzo eventualmente da accordare al concessionario, le caratteristiche funzionali, nonché il piano economico-finanziario e le disposizioni di carattere contabile amministrativo, ai fini della realizzazione dell'opera.
      L'articolo 7 prevede una serie di norme volte alla procedura per la valutazione di impatto ambientale.
      In particolare, il comma 1 disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale, limitatamente alla costruzione dell'acquedotto sottomarino tra l'Albania e l'Italia al fine di verificare che non sussistano pericoli per l'incolumità dell'ambiente marino e dell'ecosistema del tratto interessato, nel rispetto delle disposizioni previste dalle direttive comunitarie. Il comma 2 precisa l'obbligatorietà del procedimento di valutazione di impatto ambientale per la costruzione dell'acquedotto sottomarino, specificando che esso è soggetto alle disposizioni vigenti in materia ed è concluso prima dell'avvio dei lavori. Il comma 3 prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in considerazione del fatto che l'opera infrastrutturale è soggetta a valutazione di impatto ambientale regionale, emetta un provvedimento di compatibilità ambientale, previa valutazione da parte della regione Puglia.
      L'articolo 8 prevede una serie di norme transitorie e derogatorie. In particolare il comma 1 specifica che nel caso in cui sia stato già redatto il progetto definitivo, oppure sia stata già affidata la realizzazione dello stesso o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, può procedersi all'attestazione di compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della legge, sia stato già redatto il progetto esecutivo oppure uno studio aggiornato sulla valorizzazione delle risorse idriche nel sud dell'Albania o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, al fine di verificare la possibilità di cedere all'Italia l'acqua in surplus esistente nel sud dell'Albania, per l'affidamento a contraente generale, il soggetto aggiudicatore
 

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può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 176 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
      Il comma 2 precisa che in sede di prima attuazione della legge, i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a 250 milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali prevista dalla legge, i progetti che non hanno le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. È comunque consentito l'affidamento in concessione.
      Il comma 3 stabilisce che per le fasi relative al procedimento della realizzazione dell'acquedotto sottomarino tra l'Albania e l'Italia, al fine dell'approvvigionamento energetico previsto dall'articolo 179 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, è data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita dallo stesso decreto legislativo, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti.
      L'articolo 9, comma 1, prevede che le acque rese disponibili in Puglia, attraverso la realizzazione dell'acquedotto sottomarino, saranno immesse nella rete di distribuzione dell'Acquedotto pugliese Spa.
      Il comma 2 indica che il predetto ente s'impegna a riconoscere un corrispettivo al concessionario, quale copertura degli oneri di manutenzione e di ammortamento, nella misura stabilita dalle parti e d'intesa con la regione Puglia.
      L'articolo 10 prevede l'inserimento nel Programma nazionale degli interventi nel settore idrico dell'acquedotto sottomarino, previsto dalla delibera CIPE n. 74/05 del 27 maggio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006, che dispone di due limiti di impegno quindicennali di 50 milioni di euro ciascuno, per oltre un miliardo di euro a sostegno delle opere irrigue.
      Infine, con l'articolo 11 sono stabilite le disposizioni per la copertura finanziaria dalla legge, complessivamente pari a 850 milioni di euro.
      In definitiva, la presente proposta di legge intende accelerare un processo di modernizzazione delle infrastrutture idriche, di cui si avverte l'estrema carenza e necessità soprattutto in Puglia ma anche nell'intero Mezzogiorno in maniera urgente e indifferibile.
      La realizzazione dell'acquedotto sottomarino, che non sarebbe il primo esperimento di connessione sottomarina, basti pensare al gasdotto algerino che attraversa il canale di Sicilia, costituirebbe una valida opportunità, anche sul piano economico e sociale, per una svolta decisiva al fine di migliorare le condizioni di estrema precarietà delle risorse idriche in cui si trova attualmente la Puglia scongiurando, di conseguenza, il rischio di desertificazione che incombe sull'intero Mezzogiorno.
 

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